STATUTO
A.I.A.S. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’ANALISI DELLE SOLLECITAZIONI
S T A T U T O
(Testo approvato dall’Assemblea dei Soci a Perugia il 10.9.98).
SCOPI ED ATTIVITA’DELL’ASSOCIAZIONE
1. L’Associazione si denomina A.I.A.S. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’ANALISI DELLE SOLLECITAZIONI ed ha lo scopo di contribuire all'avanzamento delle conoscenze scientifiche e tecniche nel campo dell’analisi delle sollecitazioni.
2. L’Associazione è apolitica, aconfessionale e senza scopi di lucro.
3. L’Associazione sviluppa la sua attività attraverso:
a) la diffusione negli ambienti scientifici ed industriali italiani della conoscenza dei problemi, delle tecniche sperimentali e dei risultati ottenuti nel campo dell'analisi delle sollecitazioni;
b) la promozione dell'attività di ricerca e di normativa, anche attraverso la costituzione di Gruppi di Lavoro;
c) un convegno annuale, eventualmente collegato con altre manifestazioni o riunioni scientifiche di carattere similare;
d) la collaborazione con organizzazioni scientifiche e tecniche o di documentazione nazionali e straniere, ed in particolare con le Associazioni di Analisi delle sollecitazioni di altri Paesi, e con l’European Permanent Committee for Experimental Mechanics;
e) l’organizzazione di corsi di insegnamento, di aggiornamento e di divulgazione, nel campo dell’Analisi delle sollecitazioni;
f) la pubblicazione di un Notiziario d’informazione ed eventualmente di una rivista;
g) ogni altra forma di attività compatibile con gli scopi statutari ed approvata dal Consiglio Direttivo.
SOCI
4. L’Associazione è aperta ad ogni persona fisica o giuridica, nonché ad enti o associazioni, residenti in Italia o all’Estero, che si interessino agli scopi ed alle attività dell’Associazione.
Per diventare Socio occorre l’approvazione del Consiglio Direttivo.
I Soci possono prendere parte a tutte le attività dell’Associazione, ricevono il Notiziario ed il materiale di documentazione diffuso dalla Segreteria.
I Soci possono essere ordinari, collettivi e onorari.
La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione comporta per l’Associato (maggiore di età se persona fisica) il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, essendo espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, tranne il caso di dimissioni o decadenza nell’ipotesi di cui al successivo art. 8.
5. I Soci ordinari sono Persone fisiche.
6. I Soci collettivi sono Persone giuridiche, Enti, Società, Istituti Universitari, Dipartimenti e simili, interessati agli scopi ed alle attività dell’Associazione.
Il Socio collettivo è tenuto a comunicare alla Segreteria da uno fino a sei nominativi i quali beneficiano delle prestazioni riservate ai Soci ordinari e tra i quali può designare un Rappresentante avente diritto di voto.
7. I Soci onorari sono Persone fisiche, giuridiche, Enti, Società e simili che abbiano svolto o promosso attività di particolare rilevanza e merito nel conseguimento degli obiettivi statutari dell’Associazione. Essi sono proclamati dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Il Socio onorario che non sia persona fisica, può comunicare alla Segreteria da uno fino a sei nominativi nominativi i quali beneficiano delle prestazioni riservate ai Soci ordinari e tra i quali può designare un Rappresentante avente diritto di voto.
8. I Soci ordinari che non rinnovano il pagamento della quota prima dello svolgimento dell’assemblea ordinaria annuale si considerano dimissionari, con effetto dal 1° gennaio dell’anno in corso. E’facoltà dei Soci ordinari chiedere l’annullamento delle dimissioni pagando le quote sociali arretrate.
I Soci collettivi che intendono dimettersi devono inviare alla Segreteria lettera raccomandata di dimissioni entro il 1° novembre: le dimissioni hanno effetto dal 1 gennaio successivo. Sono considerati dimissionari i Soci collettivi morosi da due anni. Tali dimissioni non fanno decadere il diritto dell'Associazione ad esigere le quote non versate
QUOTE SOCIALI
9. Le quote sociali ed eventuali contributi associativi sono stabiliti dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. I Soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale.
Il Consiglio Direttivo può proporre all’approvazione dell’Assemblea quote ridotte per Soci ordinari che siano studenti o dottorandi.
I Soci sono tenuti a versare annualmente la quota sociale. L’impegno al pagamento della quota sociale è continuativo e cessa soltanto con la decadenza dalla qualità di Socio, secondo quanto previsto al precedente art. 8.
Le quote sociali ed i contributi associativi non sono rivalutabili né ripetibili e sono intrasmissibili tranne che per causa di morte.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
10. Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Segretario;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
11. L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’Organo sovrano dell’Associazione stessa.
L’Assemblea dei Soci si riunisce annualmente in via ordinaria, in occasione del Convegno nazionale.
L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o di un terzo dei Soci.
Ogni Socio in regola con il pagamento della quota sociale, ha diritto ad un voto.
I Soci collettivi ed i Soci onorari che non siano persone fisiche, partecipano all’Assemblea con il rispettivo Rappresentante, previsto ai precedenti artt. 6 e 7. Ciascun Rappresentante ha diritto ad un voto.
Sono ammesse le deleghe, con la limitazione del conferimento di cinque deleghe al medesimo Socio o Rappresentante. Chi ha conferito regolare delega è considerato presente a tutti gli effetti.
12. L’Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione, approva annualmente i bilanci preventivo e consuntivo, nomina le cariche sociali, fissa le quote sociali e gli eventuali contributi associativi, nonché la sede del successivo convegno annuale, la cui organizzazione è affidata, di regola, ai Soci della sede prescelta, approva eventuali regolamenti.
L’Assemblea delibera inoltre sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l’attività dell’Associazione e sulle direttrici di ordine generale.
In particolare il bilancio predisposto dagli Amministratori deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.
13. L’Assemblea elegge il Presidente, dieci membri del Consiglio Direttivo e due Revisori dei conti, con le seguenti modalità:
a) Per l’elezione del Presidente ogni persona avente diritto al voto esprime un nome tra i Soci ed i Rappresentanti previsti agli artt. 6 e 7; viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti.
b) Per l’elezione dei Membri del Consiglio Direttivo ogni persona avente diritto al voto esprime cinque nomi tra i Soci ed i Rappresentanti previsti agli artt. 6 e 7; vengono eletti i dieci nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di voti; i successivi nell’ordine sostituiscono i Consiglieri che per qualche motivo lascino la carica.
c) Per l’elezione dei Revisori dei conti ogni persona avente diritto al voto esprime due nomi; vengono eletti i due nominativi che hanno avuto il maggior numero di voti; i successivi nell’ordine sostituiscono i Revisori dei conti che per qualche motivo lascino la carica.
La carica di Revisore dei conti è incompatibile con quella di Presidente e con quella di Membro del Consiglio Direttivo.
14. Le Assemblee sono convocate per lettera dal Presidente che indicherà data ora e luogo della riunione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, e l’ordine del giorno. La convocazione deve pervenire ai Soci ed ai rappresentanti previsti agli artt. 6 e 7 ed agli Organi Sociali, almeno sette giorni prima della data fissata.
Le riunioni sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli aventi diritto al voto, tenuto conto anche delle deleghe presentate. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tranne quanto previsto al successivo art. 24.
Il contenuto delle delibere assembleari, così come quello dei bilanci, viene reso noto per il tramite della sua pubblicazione nel Notiziario dell’Associazione.
15. Il Presidente rappresenta l’Associazione, resta in carica per tre anni e può essere rieletto una sola volta. Egli convoca e presiede le Assemblee dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo.
16. In caso di assenza o di indisponibilità del Presidente, il Segretario ne assume le funzioni pro tempore.
17. Il Consiglio Direttivo è composto di dieci Membri più il Presidente. I Membri restano in carica per tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno per i seguenti scopi:
a) esaminare i bilanci consuntivo e preventivo presentati dal Segretario insieme ad una relazione sull’attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
b) indicare l’ammontare delle quote sociali da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) eleggere il Segretario scegliendolo tra i suoi Membri;
d) fissare le linee generali dell’attività dell’Associazione, attuando le delibere dell’Assemblea dei Soci e preparando le proposte da presentare ad essa;
e) designare un Comitato di redazione per la pubblicazione del Notiziario;
f) prendere tutte le iniziative che favoriscano, nell’ambito dei mandati dell’Assemblea, il conseguimento degli scopi dell’Associazione;
g) designare le rappresentanze in seno alle Organizzazioni nazionali ed internazionali;
h) accettare i nuovi Soci.
18. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno sei Consiglieri.
19. Il Segretario provvede:
a) a tenere aggiornato l’elenco dei Soci;
b) a riscuotere le quote sociali;
c) a tenere l’amministrazione dell’Associazione;
d) a presentare al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) a compilare i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci che vengono pubblicati sul Notiziario.
20. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di due Membri che durano in carica tre anni e sono rieleggili. Essi devono vigilare sulla regolare tenuta della contabilità sociale e sulla rispondenza del rendiconto finanziario annuale alle risultanze delle scritture contabili ed alle disposizioni di legge.
21. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.
PATRIMONIO
22. Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione dispone delle quote annuali dei Soci, di sovvenzioni, donazioni, lasciti che il Consiglio Direttivo potrà accettare, purché non siano legati a condizioni incompatibili con gli scopi dell’Associazione.
L’anno sociale e finanziario decorre dal primo gennaio.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
SEDE DELL’ASSOCIAZIONE
23. La sede legale ed amministrativa dell’Associazione si intende presso la Segreteria.
MODIFICHE ALLO STATUTO
24. Per apportare modifiche allo statuto è richiesto che le modifiche proposte siano inserite all’ordine del giorno di un’Assemblea, con la validità definita all’art. 14, e che, in sede di votazione, ad esse siano favorevoli almeno i due terzi degli aventi diritto al voto presenti (Soci ordinari, Soci onorari, Persone fisiche e Rappresentanti previsti agli artt. 6 e 7 intervenuti, comprese le deleghe).
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
25. Lo scioglimento può avvenire per delibera assembleare con votazione favorevole di almeno due terzi dei presenti.
In caso di scioglimento e contestualmente allo stesso, l’Assemblea dei Soci nominerà un liquidatore e delibererà inoltre in ordine alla destinazione del patrimonio sociale residuo con l’obbligo di devolverlo ad altre Associazioni con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
26. Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del diritto comune.